Eccomi qui, come vi avevo promesso, per raccontarvi il seguito delle mie vicissitudini con Facebook affinché ne resti memoria e possa essere utile a chi si trova o si verrà a trovare nella mia stessa situazione.
Nella “sentenza” di rigetto del ricorso contro la sospensione del mio account (vedi foto di copertina), arrivata dopo appena 5 minuti (magari anche la giustizia italiana fosse così veloce) Facebook mi comunicava che avevano deciso di disabilitare il mio account definitivamente e che non potevo richiedere un altro controllo di questa decisione. Nello stesso tempo mi informava di “avere il diritto di impugnare la nostra decisione nei tribunali del tuo Paese o rivolgerti a un organismo di risoluzione delle controversie certificato.”
Mi metto a studiare un po’ la materia e scopro che la Comunità Europea ha predisposto un Regolamento in materia di servizi e piattaforme digitali, chiamato Digital Services Act, entrato in vigore il 17 febbraio 2024. Proprio tale Regolamento, tra le altre cose, introduce il diritto di qualsiasi utente di servizi digitali che vive in Europa di rivolgersi ad un organismo di risoluzione delle controversie certificato per chiedere una mediazione e una decisione (non vincolante) su questioni che lo vedono contrapposto ad una piattaforma che opera attraverso la rete internet, tra queste anche Facebook.
Fatta questa scoperta, mi metto alla ricerca di un Organismo di risoluzione delle controversie certificato. In Italia, la certificazione la concede l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ad esito di un’istruttoria e una verifica sui requisiti previsti dal Digital Service Act. Lo trovo: si chiama ADR Center SRL ed ha sede a Roma in via Marcantonio Colonna 54.
Il 30 gennaio, inoltro la mia richiesta sul loro bellissimo sito, pagando anche un contribuito iniziale di 10 euro, come previsto dalla normativa. Il giorno dopo, ricevo comunicazione che il mio ricorso è stato preso in carico e mi vengono fornite le credenziali per accedere alla procedura per seguire lo stato di avanzamento.
Controllo la piattaforma quotidianamente ma non si muove nulla, così decido di scrivere una mail all’ADR Center Srl. Due giorni dopo mi risponde l’amministratore in persona, il dott. Leonardo D’Urso, e mi rassicura in questo modo: “Gentile Sig. Fusco, siamo in contatto con Meta e siamo fiduciosi di poter gestire il suo caso nei tempi previsti dall’art. 21 del Digital Service Act (DSA). La sua procedura è una delle prime in Europa ad essere gestita secondo l’art. 21 del DSA e per Meta – come per le altre piattaforme online – occorre un po’ più del previsto per attivare questo processo. Mi sto occupando personalmente del suo caso e la terremo informata sugli sviluppi. Cordiali saluti”
Grazie a questa solerte risposta, scopro di essere uno dei primi in Europa ad avere problemi con Facebook (ahimè) e che bisogna avere pazienza perché è passato “solo” un anno dall’entrata in vigore del Regolamento. A Meta occorre un po’ di tempo per attivare il processo. Com’è buono e comprensivo l’amministratore, penso.
Fatto è che passa un altro mese e non succede niente. Non mi faccio impietosire dall’immagine di Mark Elliot Zuckerberg chiuso nella sua stanzetta a Menlo Park intento a studiare il Digital Service Act e decido di scrivere un’altra mail con la quale chiedo conto del tempo passato e ricordo loro che i termini previsti dalla procedura sono abbondantemente trascorsi. Questa volta la invio per conoscenza anche all’AGCOM.
Un paio di giorni dopo, il 21 marzo 2025, mi arriva la seguente comunicazione (che mi era già arrivata il 31 gennaio): “Ciao, Antonio Fusco, la presente per comunicare che il reclamo nei confronti della piattaforma Facebook depositato in data 30/01/2025 presso ADR Center, organismo certificato ai sensi dell’art. 21 del Regolamento (UE) 2022/2065, è stato ritenuto “Ammissibile” dal Decisore assegnato. Ti ricordiamo quindi che, ai sensi dell’art. 6 di ODS (Regolamento di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra i Fornitori delle piattaforme online e i Destinatari di servizi), la piattaforma può far pervenire una risposta ed inviare eventuali documenti aggiuntivi entro 20 giorni dalla ricezione della presente comunicazione. In mancanza di risposta o qualora rifiutasse di partecipare, il Decisore può formulare una decisione non vincolante. In caso di risposta, invece, sarà possibile instaurare un confronto tra le parti per trovare una soluzione soddisfacente per la Tua problematica.”
In pratica, si sono rimessi in termini da soli, ricominciando tutto daccapo.
Mi dico: vabbè, poco male. Aspettiamo ancora. Passeranno anche questi 20 giorni. Infatti, sono passati. Anzi, ne sono passati quasi 55 di giorni ma nulla si è mosso. Tutto tace, nonostante un mio ulteriore sollecito via mail, indirizzato per conoscenza all’AGCOM. Il dott. Leonardo D’Urso, che si stava “occupando personalmente” del mio caso sarà troppo impegnato. Forse è volato negli USA per spiegare a Mark come funziona la procedura. Chi lo sa?
Fatto è che alla perdita della mia Pagina con 26.000 followers e del mio Profilo con 5000 amici si è aggiunta anche quella di 10 euro per attivare una procedura che sembra essere finta. A questo punto, non mi resta che fare un esposto formale all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, indirizzandolo anche agli organi competenti della Comunità Europea. Intanto, ho ripristinato un vecchio profilo del 2008 e ho ricominciato da zero. Siamo nelle mani di nessuno. Si salvi chi può.
