“Eppur si muove“, affermò Galileo Galilei dopo che fu costretto ad abiurare la sua teoria eliocentrica. E’ la prima frase che mi è venuta in mente quando mi è arrivata la mail con la quale, quasi allo scadere del termine massimo di 180 giorni previsto Digital Service Act, ADR Center SRL, organismo di risoluzione delle controversie certificato in Italia, mi annunciava che era stata emessa una decisione sulla mia segnalazione.
Piccolo riassunto delle puntate precedenti (parte prima e parte seconda): per 15 anni ho gestito con cura la mia presenza online. Sono uno scrittore e non un sprovveduto digitale; il mio profilo Facebook aveva raggiunto 5.000 amici e la mia pagina autore ufficiale contava 26.000 follower, un risultato costruito nel tempo anche con decine di migliaia di euro investiti in sponsorizzazioni. Mi fidavo di Facebook, perché ha sempre verificato e approvato ogni mia inserzione. Questa fiducia è stata tradita a gennaio. Ingannato da una pubblicità che sembrava provenire da OpenAI per il software “SORA” e che Facebook stesso aveva approvato, ho scaricato un malware. In un attimo, degli hacker hanno preso il controllo della mia pagina, usandola per promuovere i loro prodotti. Sono intervenuto subito: da un computer pulito, ho cambiato tutte le password e attivato le massime sicurezze, riprendendo il controllo del mio account. Ma la mia pagina autore era persa, ormai amministrata da sconosciuti. Lì è iniziato il mio incubo kafkiano. Ho segnalato il furto a Facebook e, per tutta risposta, hanno disabilitato il mio intero profilo personale, sostenendo che non fossi in grado di dimostrare la mia identità. Ogni mio tentativo di creare un nuovo profilo veniva bloccato dall’algoritmo con una motivazione surreale: stavo “impersonando me stesso“. Nemmeno pagare per il servizio “Meta Verified” per parlare con un operatore è servito a qualcosa; mi sono scontrato contro un invalicabile muro di gomma. Come ultima speranza, ho scoperto il Digital Services Act europeo e mi sono rivolto a un organismo di risoluzione delle controversie certificato, pagando la quota richiesta. Dopo una rassicurazione iniziale in cui mi si diceva che il mio caso veniva gestito personalmente dall’amministratore, è calato un silenzio assoluto. A un mio sollecito, la procedura è stata semplicemente riavviata da capo, per poi arenarsi di nuovo. Oggi, inaspettatamente, é arrivata la tanto attesa decisione.
Eccola, in sintesi:
… L’Utente ha aperto il suo profilo il 28 febbraio 2010 quando ha accettato i Termini e Condizioni … La versione in vigore al momento in cui si è verificato l’incidente sollevato nel presente Reclamo sono i Termini di servizio di Meta del 26 aprile 2023. Art. 4.1. di questi ultimi prevedono che gli utenti non debbano pubblicare contenuti “fuorvianti, fraudolenti o che violino le nostre Politiche” e che Meta possa disabilitare gli account che violano le politiche ma, “ove opportuno, ti forniremo un avviso… in modo che tu possa rimediare al problema”.
Separatamente, Meta afferma che il caso attuale riguarda la violazione del suo standard pubblicitario sulle “pratiche commerciali inaccettabili”, che stabilisce che gli annunci non devono:
“Promuovere prodotti, servizi o pratiche commerciali fuorvianti o ingannevoli, inclusi schemi che fuorviano gli utenti sull’identità, il modello di business o la destinazione dell’inserzionista”.
Tuttavia, i fatti di questo caso non supportano l’affermazione di malafede da parte dell’Utente, che non ha intenzionalmente cercato di promuovere prodotti, servizi o pratiche commerciali fuorvianti che rientrerebbero nella definizione di Pratiche commerciali inaccettabili di Meta. Al contrario, l’affermazione dell’Utente di essere stato vittima di un attacco malware non è stata confutata ed è stata supportata da prove sostanziali fornite dall’Utente. Alla luce di ciò, non sono state presentate ulteriori prove a sostegno di un’eventuale violazione dei Termini e Condizioni di Meta o per dimostrare la presenza di contenuti illegali che giustificherebbero la sospensione o la chiusura degli account personali e aziendali dell’Utente.
Inoltre, durante la gestione interna del reclamo, Meta ha fornito solo una “etichetta di politica” automatizzata e si è rifiutata di divulgare il materiale sottostante, il che contraddice il proprio impegno ai sensi dell’articolo 4.2 e viola il requisito di cui all’articolo 17 del DSA di una motivazione chiara e specifica. Tutti i ricorsi interni sono stati elaborati esclusivamente attraverso l’automazione, il che viola l’articolo 20 del DSA, che impone una revisione umana significativa. Di conseguenza, la sospensione e la chiusura dell’account dell’Utente sono ingiustificabili.
Sia ai sensi dell’articolo 4.2 dei Termini e condizioni di Meta che dell’articolo 17, paragrafo 3, del DSA, qualsiasi restrizione deve essere proporzionata. Date le azioni correttive immediate intraprese, l’implementazione di misure di sicurezza rafforzate e l’assenza di qualsiasi rischio continuativo, la disabilitazione a tempo indeterminato di un profilo quindicenne verificato e di una Pagina con 26.000 follower è sproporzionata. Per argumentum a contrario, accettare che tale sanzione sia proporzionata comporterebbe una violazione ingiustificabile del diritto dell’Utente alla libertà di espressione e di informazione, nonché del diritto di condurre affari, che non è consentito ai sensi del DSA.
Sulla base dell’analisi di cui sopra, si conclude che la denuncia del Sig. Antonio Fusco contro Meta Platforms Ireland Limited con riferimento ai servizi di Facebook dovrebbe essere accolta ai sensi delle regole ODS del Centro ADR. La questione rientra nell’ambito di applicazione del Digital Services Act (DSA), in quanto attiene alla sospensione e alla chiusura ingiustificata dell’account personale e della pagina aziendale dell’Utente. Pertanto, si decide che Meta Platforms Ireland Limited riattiverà entro 14 (quattordici) giorni dalla data della presente decisione i profili chiusi…
La presente decisione non è vincolante per le parti ai sensi dell’articolo 21, comma 2 della legge sui servizi digitali, in quanto non è soggetta a ricorso e non pregiudica il diritto delle parti di adire un tribunale competente in conformità con il diritto applicabile. Il mancato rispetto di questa decisione, tuttavia, può essere segnalato alle rispettive autorità e in particolare a Coimisiún na Meán, il coordinatore dei servizi digitali per l’Irlanda, sotto la cui regolamentazione rientra Meta Platforms Ireland Limited.
Bene, molto bene. Ringrazio l’ADR Center SRL per aver ultimo la procedura. Ora non mi resta che aspettare 14 giorni per sapere se Meta ottempererà alla decisione non vincolante. In caso contrario, si andrà in Tribunale. No problem.
Stay tuned …